Di recente ho scritto un post chiedendomi se c'erano modi migliori mare nostrum per salvare i veri rifugiati.
Lo potete leggere qui:
http://lucabattanta.blogspot.it/2014/08/come-si-supera-marenostrum.html
Poche settimane fa sono usciti i numeri del Viminale sui risultati di mare nostrum.
Numeri aridi a mio parere che possono trarre in inganno chi non è avvezzo all'uso di alcuni termini giuridici o non si ferma a leggere nel dettaglio i numeri
In questo post mi piacerebbe anche introdurre un importante elemento matematico, il calcolo percentuale, che alcune agenzie stampa sembrano conoscere a momenti alterni quando si parla di immigrazione.
Vediamo i famosi dati del Ministero quindi:
http://m.agi.it/cronaca/notizie/immigrati_viminale_da_inizio_anno_sbarcati_in_101_480-201408151446-cro-rt10034#.VBS2NUtLkim
Riporto qui l'agenzia da AGI.IT
(AGI) - Roma, 15 ago. - Sono 101.480 i migranti sbarcati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno a oggi. Il dato' e' emerso nel corso della conferenza stampa seguita al Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Alfano al Viminale. Negli ultimi dodici mesi (tra l'1 agosto 2103 e il 31 luglio 2014) i migranti sbarcati sono stati in tutto 116.944 (dei quali 62.982 soccorsi nell'ambito dell'operazione Mare nostrum): l'83% e' arrivato in Sicilia, l'8% in Puglia, il 6% in Calabria, il 3% in Campania, lo 0,9% in Liguria, lo 0,3% in Sardegna. Cinquecentotrentanove gli scafisti arrestati dal 1 maggio 2013 all'altro ieri. Sempre negli ultimi dodici mesi, le domande di protezione internazionale prese in esame sono state 35.424, di cui 24.435 (il 68,9%, piu' di due su 3) con il riconoscimento di una forma di protezione: status di rifugiato per 3.784, protezione sussidiaria per 8.143, motivi umanitari per 12.508. Le istanze respinte sono state 9.691. Al 31 luglio scorso- tra strutture temporanee, centri governativi e Sprar - trovavano accoglienza nel nostro Paese 53.243 migranti (il 28% in Sicilia, il 13% nel Lazio, l'11% in Puglia, l'8% in Calabria, il 7% in Lombardia).
(AGI) .
Partiamo con i conti della serva per esaminare un comunicato pieno di numeri:
1) numero sbarcati contro numero di salvati da mare nostrum: (62982/116944)*100 = 0,583 ovvero il 53% è stato soccorso da Mare Nostrum.
Una domanda sorge spontanea: e gli altri chi li ha soccorsi?
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/2014/notizia/migranti-salpa-la-prima-nave-di-salvataggio-finanziata-dai-privati-con-droni-ed-esperti_2057727.shtml
Loro o qualcuno non li ha notati?
2) Lo 0,3% è arrivato in Liguria?!? Ci è stato portato questo 0,3% o qualcuno non ha visto?
Pare strano abbiano percorso tanto mare in autonomia superando anche la Corsica (come mai?)
3)Passiamo all'annosa questione delle domande di protezione internazionale (ricordiamo che qualora venga rifiutata anche se manifestamente infondata se si fa ricorso questo blocca l'espulsione e questo incentiva purtroppo anche a ricorsi senza fondamento alcuno da parte di certe associazioni senza scrupoli che considerano il migrante un business e non una persona).
Abbiamo detto che gli sbarcati sono 116944.
Le domande di protezione sono 35424 leggiamo sopra.
Banale calcolo percentuale: (35424/116944)= il 30%
Riassumendo solo il 30% riteneva di avere la possibilità di poter avere uno Status di protezione internazionale.
Il 70% dei 116944 invece come mai permane ancora sul territorio visto che è entrato illegalmente sul nostro territorio e non ha pensato (loro o le associazioni) di avere nemmeno i requisiti per presentare la domanda?
Queste persone, che nemmeno hanno presentato domanda di protezione e che si ritrovano quindi clandestini (migranti economici se fossero entrati regolarmente, come molto probabilmente lo erano anche sulle coste dei Paesi del nord africa prima della svolta islamista in quei Paesi) di fatto, rimarranno sul nostro territorio illegalmente dopo aver pagato gli scafisti e finanziato il terrorismo?
Quali provvedimenti e quali prospettive spettano per queste persone dovrebbe in teoria indicarlo il titolare del Viminale e della Farnesina.Ad oggi non risultano dichiarazioni in merito da quanto mi risulta.Attendiamo fiduciosi.
4) avendo quindi appreso che solo il 30% degli sbarcati ha ricevuto esame di una domanda di protezione che ha fatto andiamo a vedere quanti hanno ricevuto Asilo politico e quanti invece una forma diversa di protezione internazionale.
Un inciso : in attesa di sapere che status abbiano giuridicamente credo sia doveroso identificarli così e non come profughi o come clandestini concetti con chiaro significato, chi li chiama profughi senza che sia accertato il loro status commette una inesattezza giuridica.Nel diritto come nella matematica ci sono termini corretti come scorretti ed è bene sempre usare quelli corretti.
Di questo 30% dei 116000 esseri umani sbarcati il 68% cioè 24435 ha ricevuto una protezione internazionale.
Ricordiamo però che sono stati ad oggi 116944 gli sbarcati sulle nostre coste.
Non fornendoci anche in questo caso AGI la percentuale sul totale degli sbarcati la calcoliamo noi verificando quale percentuale rappresenta 24435(coloro che hanno ricevuto protezione) con il totale delle persone sbarcate: 116944
Il risultato di questo calcolo complessisimo da terza elementare è: 20,9%!
Commentando il dato quindi: solo il 20,9% delle persone sbarcate ha avuto un riscontro positivo per quanto riguarda uno stato di protezione internazionale.
Quindi possiamo coerentemente dire che, ad oggi, solo il 20,9% delle persone sbarcate sulle nostre coste, grazie ad un riconoscimento di protezione internazionale può "fregiarsi" correttamente del termine PROFUGO.
5) in tv si sente spesso parlare di "asilo politico" ma esiste solo quello come status di protezione internazionale?
No assolutamente, in tv non ti hanno detto che esistono altri status per quanto riguarda la protezione delle persone.
Leggiamo che circa 12000 persone (il 50% di quelli che hanno una protezione internazionale) avrebbero infatti usufruito della cosiddetta protezione per motivi umanitari:
Di che si tratta?
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato:
dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;
dal Questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;
su richiesta del cittadino straniero, anche in assenza di una richiesta della Commissione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio dell’8 ottobre 2008 n. 8831 “il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa in richiedente, verificando l’insussistenza di elementi impeditivi all’espulsione o respingimento verso lo Stato di appartenenza.”;
in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
allo straniero inespellibile ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico;
altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti.
allo straniero inespellibile ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico;
altri casi, come per programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento ex art. 18. In questi casi il permesso ha caratteristiche differenti.
Requisiti
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere chiesto e rinnovato anche in mancanza di passaporto e senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi, come la disponibilità di mezzi di sostentamento, o di alloggio, o di disponibilità di mezzi per il rientro al proprio paese.
Durata
La durata per permesso sarà pari alle necessità documentate che ne hanno consentito il rilascio. Nella prassi amministrativa, di fatto, la durata è variabile dai 6 mesi ai 2 anni.
Il permesso per motivi umanitari consente
di svolgere attività lavorativa (sia lavoro subordinato che autonomo, con i requisiti necessari per questo tipo di attività, sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa);
l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria);
l’accesso ai centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale;
l’accesso alla formazione;
la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti. In questo caso è necessario il possesso del passaporto.
l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (iscrizione obbligatoria);
l’accesso ai centri di accoglienza dei Comuni e alle misure di assistenza sociale previsti per le persone titolari di protezione internazionale;
l’accesso alla formazione;
la conversione a lavoro e per motivi familiari qualora ne sussistano i requisiti. In questo caso è necessario il possesso del passaporto.
Non consente il ricongiungimento familiare.
Il permesso è rinnovabile finché dura la situazione che ne ha motivato il rilascio, anche in mancanza di passaporto. Il rinnovo si chiede direttamente in questura.
Queste persone "in caso di diniego dello status di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso," qualora ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”;per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea; possono accedere al permesso di soggiorno per motivi umanitari che potranno rinnovare rinnovato anche in mancanza di passaporto e senza i requisiti previsti per altre tipologie di permessi, come la disponibilità di mezzi di sostentamento, o di alloggio, o di disponibilità di mezzi per il rientro al proprio paese.
Alcune domande che mi pongo: se non hanno i mezzi per sostenersi come fanno a vivere in Italia?
Come si rinnova un permesso senza un passaporto(come identifichi la persona?)
Quando cessasse il conflitto o la situazione di eccezionale gravità nel loro paese sono tenuti a rientrare o vengono mantenuti dai contribuenti qui se non hanno trovato un lavoro? (cosa non semplice con una disoccupazione a due cifre)...Si legge anche che La durata per permesso sarà pari alle necessità documentate che ne hanno consentito il rilascio quindi una volta scaduto il permesso cosa succede a queste persone? Permangono da clandestini o vengono espulse?
5b) leggiamo della protezione sussidiaria nei dati del Viminale e probabilmente credo il 90% non sa cosa sia.
Il 7 % dei 116944 del totale di sbarcati sulle nostre coste che corrispondono a circa il 33%, 8143 persone di coloro che hanno ricevuto uno status di protezione, i 24000 di prima, hanno avuto il riconoscimento di questo Status di protezione sussidiaria.
Andiamo a vedere di che si tratta:
La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere la protezione sussidiaria.
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere la protezione sussidiaria.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Al titolare dello "status di protezione sussidiaria" la Questura rilascia un permesso con motivo "protezione sussidiaria".
Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.
Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.
Il permesso per protezione sussidiaria:
ha una durata di 5 anni;
è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
consente l’accesso allo studio;
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego);
consente l’iscrizione al servizio sanitario;
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
ha una durata di 5 anni;
è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
consente l’accesso allo studio;
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego);
consente l’iscrizione al servizio sanitario;
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.
Il calcolo del periodo di soggiorno (5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può altresì essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.
Titolo di viaggio
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
Diritto all’unità familiare
Il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per gli altri cittadini stranieri. (art.29 bis D.lgs. 286/98)
Per familiari si intendono:
il coniuge;
i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria;
i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
i genitori con molte restrizioni.
http://www.meltingpot.org/Scheda-pratica-Permesso-per-protezione-sussidiaria.html#.VBTEUktLkikil coniuge;
i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria;
i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
i genitori con molte restrizioni.
Incominciamo a dire che chi ottiene lo status di protezione sussidiaria NON è quindi giuridicamente un rifugiato si legge infatti che " Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese "
A chi viene rilasciata una protezione sussidiaria:
Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.
E' quindi una sanatoria per i casi prima di questa data?
Altre caratteristiche del permesso di protezione sussidiaria:
ha una durata di 5 anni; (e quando scade? Si viene espulsi o si vive in clandestinità?)
è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio; (e se non sussistono più le cause che succede, si dovrebbe venire espulsi?)
consente l’accesso allo studio; (giustamente possono formarsi qui anche se per tutti gli altri c'è un permesso specifico per studenti)
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego); (occhio significa che potreste trovare queste persone come statali)
consente l’iscrizione al servizio sanitario; (ovvero possono avere la tessera sanitaria come gli italiani e chi ha sudato un permesso di soggiorno come migrante economico senza pagare un'assicurazione privata)
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.(quindi da diritto all'equivalente della vecchia pensione sociale ,anche se hai versato 0 contributi, a quella di invalidità e all'assegno di maternità?)
ha una durata di 5 anni; (e quando scade? Si viene espulsi o si vive in clandestinità?)
è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio; (e se non sussistono più le cause che succede, si dovrebbe venire espulsi?)
consente l’accesso allo studio; (giustamente possono formarsi qui anche se per tutti gli altri c'è un permesso specifico per studenti)
consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego); (occhio significa che potreste trovare queste persone come statali)
consente l’iscrizione al servizio sanitario; (ovvero possono avere la tessera sanitaria come gli italiani e chi ha sudato un permesso di soggiorno come migrante economico senza pagare un'assicurazione privata)
dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.(quindi da diritto all'equivalente della vecchia pensione sociale ,anche se hai versato 0 contributi, a quella di invalidità e all'assegno di maternità?)
N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
5c) passiamo a coloro che hanno ottenuto infine lo status di rifugiato:
Il 3,2% dei 116944 del totale di sbarcati sulle nostre coste che corrispondono a circa il 10,6%, 3784 personem di coloro che hanno ricevuto uno status di protezione, i 24000 di prima hanno avuto il riconoscimento di questo Status
Dapprima un canonico ripasso del concetto di cosa è un vero rifugiato.
la domanda viene accolta quando gli atti di persecuzione denunciati costituiscono una minaccia alla vita o alla libertà della persona
Possono richiedere asilo coloro che non possono o non vogliono tornare nel loro Paese perché temono persecuzioni.
Per richiedere il riconoscimento dello "status di rifugiato" è necessario presentare una domanda motivata e, nei limiti del possibile documentata, con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.
Il termine “persecuzione” non è definito nella convenzione di Ginevra. Il manuale dell’Unchr del 1992 chiarisce che “dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 si può dedurre che costituisce persecuzione ogni minaccia alla vita o alla libertà”.
Per richiedere il riconoscimento dello "status di rifugiato" è necessario presentare una domanda motivata e, nei limiti del possibile documentata, con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.
Il termine “persecuzione” non è definito nella convenzione di Ginevra. Il manuale dell’Unchr del 1992 chiarisce che “dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 si può dedurre che costituisce persecuzione ogni minaccia alla vita o alla libertà”.
ATTI DI PERSECUZIONE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 1A DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI)
- atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
- quando la somma di diverse misure - tra cui violazioni dei diritti umani - ha un impatto sufficientemente grave sulla persona
ESEMPI DI COMPORTAMENTI PERSECUTORI
- atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale
- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e\o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio
- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie
- rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata e discriminatoria
- azioni giudiziarie o sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini o reati
- atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia
un solo commento: come potete vere il termine "persecuzione" viene dedotto ma essendo un termine dedotto comporta una interpretazione che è stata data come è stato mostrato sopra.
6)9691 domande sono state respinte ovvero un 1/3 delle domande , le persone qui citate sarebbero tecnicamente clandestini in quanto la loro domanda non ha requisiti non solo per essere considerata proveniente da un rifugiato ma
Ricordiamo che qualora venga rifiutata anche se manifestamente infondata se si fa ricorso questo blocca l'espulsione e questo incentiva purtroppo anche a ricorsi senza fondamento alcuno da parte di certe associazioni senza scrupoli che considerano il migrante un business e non una persona.
Ci si domanda quindi: queste 9691 persone verranno espulse o tutte hanno presentato ricorso?
I dati dell'anno scorso non sono molto diversi sull'accettazione, in Ue la gran parte delle domande viene respinta.
iTALIA, DATI COMPLESSIVI PRIMI NOVE MESI DEL 2013- Nei primi 9 mesi del 2013, l’Italia ha avuto 18.780 richieste d’asilo, un dato già superiore a tutte le richieste del 2012 (17.352).
Sono state prese 19.420 decisioni (dato che include decisioni su casi pendenti degli anni precedenti): 12.645 persone hanno avuto una forma di protezione: (2225 lo status di rifugiato, 4120 la protezione sussidiaria e 6270 un permesso per motivi umanitari); 6775 richiedenti asilo hanno ottenuto il diniego.
EUROPA –Nel 3° trimestre del 2013 oltre 117 mila persone - provenienti soprattutto da Siria (14.335), Russia (10.230), e Serbia (6.895)- hanno cercato asilo in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in aumento dell'31% rispetto allo stesso periodo del 2012. Le mete dei richiedenti asilo sono soprattutto Germania (35.925), Svezia (16.695) e Francia (15.670). Crescono molto i richiedenti asilo a Malta.
I richiedenti asilo sono in maggioranza di sesso maschile, in una fascia di età molto giovane (il 50,9% e tra i 18 e i 34 anni; il 27,9% è minorenne.
Durante il 3° trimestre del 2013, nell’UE sono state prese 82.355 decisioni di primo grado in materia di asilo: circa il 31% è stato positivamente accolto: in totale 25.855 persone hanno ricevuto una forma di protezione: di queste 12.145 lo status di rifugiato (il 15%), 9.820 la protezione sussidiaria (12%); 3.890 il permesso per motivi umanitari (5%). 56.500 persone hanno ricevuto il diniego.
Abbiamo visto quindi che molti non presentano nemmeno domanda di protezione, chi la presenta in Ue ha 3 possibilità du 4 che venga scartata.
In Italia riguardo alle richieste di protezione in Italia il tasso di accettazione è circa doppio che nel resto della Ue(c'è da chiedersi se nel resto della Ue esistono e/o sono così diffusi protezione sussidiaria e permesso per motivi umanitari) ma i rifugiati in media nel rappresentano solo 20% di chi fa una domanda di Protezione.
per concludere: abbiamo visto come uno scarno comunicato pieno di numeri sia in realtà una miniera di informazioni.
A voi farne tesoro!